L’ipotesi di “pace fiscale” allo studio dei tecnici del governo nazionale prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il debitore, in sostanza, potrà beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti “rottamazioni”, ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni); Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero in dieci rate semestrali consecutive e di pari importo. Le rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Si potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, maturati nei confronti della pubblica amministrazione; se sarà effettuato il pagamento in forma rateale, sarà assoggettato ad un tasso di interesse molto ridotto, pari allo 0,3%, anziché a quello del 4,5% applicato nelle precedenti definizioni. Il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all’agente della riscossione.
La “rottamazione” varrà anche per i debitori che hanno aderito alla seconda edizione della definizione agevolata e che effettuano entro il 30 novembre 2018 il pagamento delle rate dovute o già scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018: questi potranno differire automaticamente il versamento delle somme ancora dovute pagando in dieci rate consecutive dal 2019, e con interessi calcolati al tasso dello 0,3% annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Non ci sarà alcun adempimento a carico dei contribuenti, cui l’agente della riscossione trasmetterà, entro il 30 giugno 2019,una comunicazione, nonché i bollettini precompilati per eseguire il versamento delle rate rideterminate.
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