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Lavoratori extracomunitari, nuove sanzioni per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità o a canone eccessivo

Lavoratori extracomunitari, nuove sanzioni per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità o a canone eccessivo

Si rende noto che il decreto-legge n. 131/2024 (c.d. D.L. “Salva infrazioni”) – in vigore dal 17 settembre u.s. – ha introdotto nuove sanzioni per i datori di lavoro che mettono a disposizione alloggi, privi di requisiti di idoneità alloggiativa o con canone di locazione eccessivo, ai lavoratori extracomunitari stagionali.

Il D.L. in commento, all’art. 9, ha introdotto il nuovo c. 15bis all’art. 24 del Testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) prevedendo che “il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione”.

In verità, già l’art. 24 al c.3 del D.lgs. n. 286/1998, sanciva il principio secondo cui “il canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non superiore ad un terzo della retribuzione del lavoratore”.

La novità è rappresentata dalla sanzione amministrativa che viene introdotta nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti il principio sopracitato, nonché nell’ipotesi in cui l’alloggio sia privo di idoneità alloggiativa.

Si ricorda in proposito che, ai sensi del citato art. 24, c.3, il datore di lavoro se fornisce l’alloggio, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ha l’obbligo di esibire il titolo atto a provarne l’effettiva disponibilità, le condizioni a cui è sottoposto il lavoratore per usufruirne e la sussistenza dei requisiti di idoneità alloggiativa.

L’applicazione della sanzione amministrativa citata è stata necessaria per garantire l’integrale recepimento della direttiva dell’UE (direttiva 2014/36/UE), volta a garantire norme eque per l’ammissione nell’UE di lavoratori stagionali di paesi terzi e condizioni di vita e di lavoro dignitose.

Si allega decreto: D.l. 131 del 2024_Salva infrazioni

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