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Imposte sui redditi: versamento secondo acconto prorogato al 16 gennaio 2025 anche per le aziende agricole

Imposte sui redditi: versamento secondo acconto prorogato al 16 gennaio 2025 anche per le aziende agricole

Con Comunicato Stampa 27 novembre 2024 n. 136, il Ministero dell’Economia e Finanze ha reso noto il rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

La scadenza del 2 dicembre 2024 viene prorogata al 16 gennaio 2025, in unica soluzione, o in 5 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, maggiorate di interessi.

Beneficiano del differimento le persone fisiche con partita IVA titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, (es. agriturismo, allevamento, produzione di energia elettrica o fornitura di servizi, ecc.).

Ai fini della verifica della soglia reddituale di 170.000 euro, il cui mancato superamento consente di beneficiare della proroga, le persone fisiche esercenti attività agricole e attività agricole connesse, titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi 2023 devono considerare il volume d’affari (rigo VE50 del modello IVA 2024).

Rientrano nella proroga, inoltre, le persone fisiche che operano in regime dei minimi o in regime forfettario con ricavi o compensi fino a 170 mila euro.

Per verificare il limite di 170mila euro, di norma, si deve fare riferimento, all’importo indicato:

  • nel rigo RG2 “ricavi”, del quadro RG persone fisiche 2024, per l’imprenditore individuale in regime di contabilità semplificata;
  • nel rigo RE2 “compensi”, del quadro RE persone fisiche 2024, per il professionista o artista;
  • nel rigo LM2, del quadro LM, per le persone fisiche in regime dei minimi, che aderiscono al regime di vantaggio;
  • nel rigo LM22, del quadro LM persone fisiche 2024, per i contribuenti in regime

La proroga non si estende ai contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL, che rimangono da versare entro il termine ordinario del 02.12.2024

Contribuenti esclusi dalla proroga

  • le persone fisiche non titolari di partita Iva quali, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita Iva) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;
  • le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno 2023 (modello Redditi persone fisiche 2024), hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società e gli enti non commerciali).

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