Il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste e della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis, Dl 124/2023, che ha introdotto per il 2024 il suddetto credito d’imposta) viene esteso anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.
Con provvedimento delle Entrate verrà approvato il modello di comunicazione da utilizzare a tal fine, e verranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.
La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili in conformità all’art. 14, comma 11, del regolamento (UE) 2022/2472 e al punto (159) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).
Resta salva la possibilità di riduzione proporzionale delle predette percentuali nella misura necessaria a garantire il rispetto del limite massimo del credito d’imposta fruibile reso noto con l’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui sopra.
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