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“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, novità in materia di lavoro e previdenza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto-legge n. 202/2024 (cd. Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Si anticipano qui di seguito, nelle more della pubblicazione della consueta circolare confederale di commento, alcune misure in materia di lavoro e previdenza.

Art. 14 c. 3 – Proroga norma transitoria su contratti a termine
Viene ulteriormente modificata una norma transitoria – l’art. 19, c. 1, lettera b) del d.lgs n. 81/2015 (cd. “codice dei contratti”), introdotta dall’art. 24, c.1, lettera a) del D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023 (c.d. Decreto Lavoro Calderone) – che era intervenuta nella materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di disciplinare i presupposti di ammissibilità giustificanti l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi.

Come noto, infatti, il citato decreto Calderone aveva rimesso alla contrattazione collettiva l’individuazione delle ragioni giustificatrici dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi e fino 24 mesi (anche in caso di proroga o rinnovo) , prevedendo – nelle more dell’intervento dei contratti collettivi di settore – che le parti del contratto individuale avrebbero comunque potuto stipulare contratti a tempo determinato, fino al 30 aprile 2024, individuando autonomamente le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva che legittimano il rapporto.

Successivamente tale termine era stato prorogato dal 30 aprile al 31 dicembre 2024, dall’art. 18 c.4-bis della legge n. 18/2024, di conversione del decreto-legge n. 215/2023 (cd. Milleproroghe 2024) .
Il c. 3 dell’art. 14 del decreto-legge n.202/2024 in commento interviene per prorogare ulteriormente il predetto termine dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, al fine di consentire alla contrattazione collettiva l’individuazione delle causali (al momento, infatti, i principali CCNL settoriali non sono ancora intervenuti con una disciplina ad hoc) .

Pertanto, continuerà ad essere possibile, fino al 31 dicembre 2025, procedere alla stipula, alla proroga o al rinnovo di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi e fino 24 mesi, individuando autonomamente le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva che legittimano il rapporto.

Si ricorda che nel nostro settore la normativa in commento è applicabile esclusivamente agli impiegati e quadri agricoli, essendo gli operai esclusi dalle limitazioni previste dalla legge, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 81/2015, in ragione delle particolarità che caratterizzano il lavoro agricolo.

Art. 2, c. 2 e 3 – Permessi di soggiorno per i beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina e conversione per motivi di lavoro
L’art. 2, c.2 e 3, conferma la prosecuzione delle misure di sostegno e assistenza per i soggetti beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina, rilasciati ai sensi del d.lgs. n. 7 aprile 2003, n. 85 e del DPCM 28 marzo 2022, emanati in seguito al conflitto in Ucraina .

In particolare, l’articolo in commento prevede che i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, sono prorogati, su richiesta dell’interessato, fino al 4 marzo 2026.

Il permesso di soggiorno perde efficacia, anche prima della scadenza, in conseguenza all’adozione, da parte del Consiglio dell’UE, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

Al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per motivi di lavoro, per l’attività effettivamente svolta, consentendone la stabilizzazione sul territorio dello Stato.

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