Per le olive raccolte e gli oli prodotti entro il 4 dicembre, ma commercializzati dopo il 5 dicembre, il Lmr di clorpirifos di riferimento rimane il vecchio 0.05 mg/kg per le olive e 0.25 mg/kg per l’olio. Allo stesso modo, l’ Lmr per oli prodotti dopo il 5 dicembre da olive raccolte entro il 4 dicembre può essere considerato 0.25 mg/kg.
E’ quanto precisa il ministero della Salute su domanda specifica di Confagricoltura, dopo le preoccupazioni e le istanze dei produttori. Confagricoltura, nei giorni scorsi, aveva richiesto alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Reg. n. 686/2018.
Il ministero della Salute chiarisce che “il regolamento (UE) 2017/660 relativo al programma coordinato di controllo pluriennale dei residui dei pesticidi per gli anni 2018, 2019 e 2020, riporta che per le sostanze lipofile si applica il fattore di processo pari a 5. Essendo il clorpirifos una sostanza lipofila, va applicato tale fattore per il processo di
trasformazione olive da olio – olio”. Pertanto per l’olio di oliva prodotto con olive raccolte dal 5 dicembre 2018 si applicherà l’LMR di 0,05 mg/Kg”.
Per quanto riguarda l’Lmr da applicare sulle olive da olio raccolte prima dell’entrata in vigore del regolamento e trasformate in olio dopo il 5 dicembre 2018, la DG Sante risponde come segue: “La merce raccolta può rimanere sul mercato fino alla fine della sua durata di conservazione, oppure essere trasformata in altre materie prime, che
possono anche rimanere sul mercato fino alla fine della loro durata di conservazione. La data dell’ulteriore elaborazione non ha impatto”.
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