L’Italia non ha applicato le misure obbligatorie Ue per impedire il diffondersi del batterio vegetale da quarantena xylella fastidiosa, responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in Puglia. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, che ha accolto il ricorso della Commissione Ue contro ritardi e mancanze nelle ispezioni e nell’abbattimento delle piante infette da parte delle autorità nazionali. Si tratta di una condanna per primo inadempimento, che prevede solo il pagamento delle spese processuali.
La sentenza conclude la prima fase di una procedura di infrazione che risale al 2015. Le misure di eradicazione Ue prevedono azioni di diversa intensità secondo aree delimitate. In particolare, una zona infetta, delimitata a nord da una fascia di 20 km, a sua volta confinante con una zona cuscinetto dove la lotta al batterio prevede l’abbattimento anche delle piante sane nel raggio di 100 metri. Nel 2016 la Corte di giustizia aveva già dichiarato la validità, sotto il profilo del diritto dell’Unione, di tali misure di eradicazione. La Corte constata, in primo luogo, che l’Italia non ha proceduto immediatamente alla rimozione di almeno tutte le piante infette nella fascia di 20 km confinante con la zona cuscinetto. In secondo luogo, la Corte constata che l’Italia non ha garantito, nella zona di contenimento, il monitoraggio della presenza della Xylella mediante ispezioni annuali effettuate al momento opportuno durante l’anno. Il batterio xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena che può colonizzare oltre 500 specie di piante diverse. È nota agli esperti per i danni da centinaia di milioni che provoca ogni anno nei vigneti della California e negli agrumeti del Sud America. È stata segnalata la prima volta in Europa nel 2013 in Puglia, dove è l’agente principale della sindrome del disseccamento rapido dell’olivo. Da allora, nuovi focolai di diverse sottospecie del batterio sono stati scoperti in Francia (Corsica e Costa Azzurra), Spagna (Baleari, Valencia e Madrid), Toscana (Monte Argentario), Portogallo (Porto).
Commenta