Con la legge di Bilancio il governo ha riproposto, anche per il 2020, con lo scopo di supportare il primo accesso nel mondo lavorativo, l’agevolazione per i neo agricoltori under 40 consistente nella decontribuzione.
Nello specifico, per i coltivatori diretti e gli Iap, con età inferiore a 40 anni, e in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi.
Si considerano coltivatori diretti coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Sono Iap, ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, coloro che dedicano alle attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/1999.
Per i primi 3 anni l’esonero è pari al 100%, per poi ridursi al 66% nel quarto anno e, infine, attestarsi al 50% nell’ultimo anno agevolato. L’esonero riguarda la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale ex articolo 1, comma 17, L. 160/1975 per il quale è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.
Al contrario, non rientrano nel perimetro dell’agevolazione il contributo di maternità per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli Iap e il contributo Inail dovuto dai coltivatori diretti.
L’Inps, con la circolare n. 85/2017, ha avuto modo di precisare come le “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” siano quelle che riguardano coltivatori diretti e/o Iap che non siano stati già iscritti, e successivamente cancellati, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio.
Limitatamente ai coltivatori diretti, il requisito è richiesto solamente per il titolare del nucleo CD. Sempre con esclusivo riferimento ai coltivatori diretti, la circolare n. 85/2017, ha precisato che “nuova realtà imprenditoriale” deve essere considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente esistenti. Sono ammessi all’agevolazione anche gli Iap in itinere di cui all’articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs 99/2004.
Sempre l’Inps, con la circolare n. 85/2017, confermata dalla successiva circolare n. 36/2018, ha chiarito che l’esonero è subordinato alla regolarità relativa all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli obblighi di leggi derivanti dalla qualifica di coltivatore diretto e Iap, nonché alla corretta applicazione degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La decontribuzione si applica nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE agli aiuti de minimis. Si ricorda come rientrino nel limite stabilito dal regime de minimis gli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari; importo di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis alla generalità delle imprese esercenti attività diverse, tra le altre, dalla
produzione primaria di prodotti agricoli. Ai fini della fruizione della decontribuzione, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica avvalendosi del relativo modello telematico.
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