Confagricoltura Bari-Bat, a partire da oggi e nei prossimi giorni, a puntate pubblicherà alcune informazioni utili relative alle novità fiscali per l’anno 2020.
Esenzione IRPEF Coltivatori diretti e IAP
Si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall’art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l’anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.
Credito d’imposta in agricoltura
La sostituzione dell’iper e super ammortamento con il credito d’imposta per i beni strumentali nuovi è un importante vantaggio per il settore agricolo, il cui regime fiscale generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul catasto. Invece il credito d’imposta agendo sulle imposte e contributi dovuti, può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa come gli agricoltori, nonché dai contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari. Quindi il legislatore ha inteso favorire il settore primario che sta investendo molto nel processo di transizione digitale vuoi mediante i macchinari teleguidati da remoto, che mediante i robot nella gestione delle stalle.
Il credito di imposta del 40% per gli acquisti di beni a gestione digitale, fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli importi eccedenti fino a dieci milioni, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l’interconnessione.
Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfetario. Il beneficio pertanto, decorrerà dal periodo di imposta 2021 quando sarà già in vigore la norma contenuta nell’articolo 3 del Dl 124/2019 per cui il credito sarà concretamente utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione, supera l’importo di 5.000 euro.
L’utilizzo in compensazione del credito di imposta a fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese agricole potrà essere utilizzato con l’Iva in particolare per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all’articolo 34. Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l’Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione.
Inoltre le imprese agricole, come i contribuenti forfettari potranno compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché con quelli propri per le imprese individuali. I soci delle società di persone non potranno invece utilizzare il credito di imposta della società per compensare i contributi propri. Attenzione alla documentazione in quanto sulla fattura di acquisto del bene strumentale interconnesso dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020. Inoltre per i beni di importo superiore a 300mila euro occorre una perizia asseverata che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione. Per gli investimenti di importo inferiore occorre la autocertificazione dell’imprenditore. C’è il controllo del Mise.
Anche le imprese agricole devono tenere conto che il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti. Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, andrà indicato in dichiarazione nel quadro “RU”. L’eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.
Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l’Erario.
Vediamo alcune casistiche:
i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario potranno compensare il credito di imposta con l’imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all’INPS e l’INAIL;
- le imprese agricole potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l’IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
le imprese agricole e i contribuenti forfettari potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.
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