Confagricoltura Bari-Bat

Le novità fiscali del 2020: compensazioni, nuovi obblighi e divieti

Quarta “puntata” della rubrica di Confagricoltura Bari-Bat sulle novità fiscali del 2020, per leggere le precedenti pubblicazioni cliccare sui link accanto: 1, 2, 3.

Compensazioni: nuovi obblighi e divieti

I primi articoli del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 (“collegato” alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24.

Nello specifico le nuove disposizioni hanno ad oggetto:

il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva

il divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES;

l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap per la compensazione dei relativi crediti superiori a 5.000,00 euro;

l’estensione dell’obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;

una sanzione specifica per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione;

il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

Divieto compensazioni in caso cessazione partita Iva

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti.  La disposizione trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Possono quindi regolarmente compensare coloro che volontariamente hanno chiuso la partita per cessata attività.

L’Agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/72, l’Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Solo a tali contribuenti, pertanto, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

La norma stabilisce inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento.

I predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione, e articolo 30 del Dpr 633/1972 in materia di Iva) ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Divieto di compensazioni in caso di cancellazione dalla banca dati VIES

Viene inoltre preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione “orizzontale” dei crediti Iva per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a norma dell’articolo 35 comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati VIES.

L’esclusione ha effetto dalla data di registrazione nell’Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il soggetto che è stato escluso dalla banca dati VIES può presentare istanza di nuova inclusione.

Il divieto di compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti Iva. Per detti soggetti si deve dunque concludere che sia possibile la compensazione “orizzontale” mediante il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all’Erario o ad altri Enti. Pur nel silenzio della norma è da ritenere che il divieto di compensazione debba operare a prescindere dall’importo dei crediti, non essendo stabilita nemmeno per i casi di sola esclusione dal VIES una specifica soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti Iva è comunque consentita.

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