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Tutele della Legge 104 estese anche a parenti non stretti

Il Tribunale di Palermo ha fissato una novità in merito all’applicazione della legge 104, estendendo i benefici al lavoratore che assiste la suocera con grave disabilità. Il 5 giugno 2020, il Tribunale civile di Palermo prima, e il Tribunale di Parma poi, hanno pronunciato due sentenze per i docenti e per le procedure di mobilità. In entrambi i casi, due docenti della scuola primaria, assunti a tempo indeterminato, avevano presentato domanda di mobilità senza la possibilità di inserire la preferenza ex lege 104/1992, in relazione rispettivamente alla suocera e alla nonna, entrambe conviventi e con disabilità.

Ai sensi dell’art. 33, comma 5, della norma in esame, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) “ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”. Secondo i giudici, però, il
lavoratore che presta assistenza ad un disabile portatore di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104, ha diritto al trasferimento anche per i parenti che non sono espressamente menzionati nella normativa di riferimento, ossia i parenti non stretti. Secondo il Tribunale, la locuzione “persona da assistere” deve essere interpretata in senso ampio poiché il diritto alla salute delle persone portatrici di handicap non può subire limitazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32 della Costituzione.

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