Confagricoltura Bari-Bat

Aggiornamenti esoneri contributivi COVID

A seguito dell’avvio delle operazioni di annullamento di alcuni esoneri contributivi ai sensi della normativa emergenziale COVID da parte dell’INPS, Confagricoltura ha richiesto un incontro presso la Direzione Generale dell’Istituto per rappresentare le preoccupazioni delle aziende interessate che, avendo confidato in buonafede sui benefici contributivi nel periodo emergenziale, potrebbero avere, a più di tre anni di distanza, pesanti conseguenze economiche a seguito di controlli effettuati sulla base di norme imprecise e interconnesse con la legislazione UE e non sempre di facile interpretazione.

Nel corso dell’incontro l’INPS, grazie alle sollecitazioni di Confagricoltura, ci ha rappresentato che:

  1. è stato effettuato un nuovo attento controllo delle posizioni che risultavano annullate per irregolarità contributiva (70.700 posizioni), verificando che 13.476 di queste risultano invece regolari. La nuova verifica è stata effettuata con riferimento alla data di presentazione delle istanze di esonero;
  2. a tutte quelle aziende che, anche dopo questa ulteriore verifica, sono risultate non in regola (57.224 posizioni), l’INPS invierà un nuovo preavviso di DURC negativo, con invito a regolarizzare entro 15 giorni, secondo le ordinarie procedure previste (pagamento del debito, richiesta di rateazione, etc.). La regolarizzazione consentirà di accedere al beneficio alle aziende che hanno ricevuto il provvedimento di annullamento degli esoneri COVID.

Sull’argomento l’Istituto si appresta ad emanare apposito messaggio con il quale disporrà la sospensione dei provvedimenti di annullamento inviati alle aziende per il tempo necessario a consentire le operazioni di ricontrollo, di invio degli inviti a regolarizzare e di sistemazione delle posizioni.

Da ultimo, per quanto riguarda invece i provvedimenti di annullamento conseguenti alla difformità dei codici ATECO o al superamento dei limiti individuali del “Quadro temporaneo” (che rappresentano un numero relativamente contenuto di casi) è possibile già da ora richiedere in autotutela alle sedi INPS competenti (autorizzate a gestirle dalla Direzione Generale) la revisione del provvedimento di annullamento, supportando la richiesta con la documentazione necessaria (ad es. codici ATECO risultanti dalla Camera di Commercio o dall’Agenzia delle Entrate; estratti del Registro degli aiuti SIAN da cui risulti il mancato superamento dei limiti, etc.)

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