Sul sito della Presidenza del Consiglio è stata pubblicata una FAQ riguardante gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive che fa chiarezza sul tema.
La FAQ stabilisce che: “Gli alberghi, i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi”. Tali indicazioni si devono ritenere applicabili anche agli agriturismi in quanto riconducibili alla definizione di strutture ricettive e soprattutto perché inserite nello stesso codice Ateco generale dei bed and breakfast.
Il DPCM del 26 aprile 2020 consente solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità tra cui visita ai congiunti ovvero per motivi di salute ed è comunque fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per le motivazioni di cui sopra.
Sono comunque vietati sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi turistici. Sempre un’altra FAQ specifica che“non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche. Tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza”.
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