La Commissione europea ha approvato il progetto di regolamento che modifica il regolamento UE n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) sugli aiuti “de minimis” per il settore agricolo, decidendo di innalzare il tetto degli aiuti de minimis che uno Stato membro può concedere a ogni azienda agricola, senza il preventivo via libera di Bruxelles, da 15mila a 20mila euro in un triennio con deroghe fino a 25mila euro.
Gli aiuti de minimis sono particolarmente utili in tempi di crisi in quanto permettono velocemente agli agricoltori di superare determinati imprevisti. L’articolo 107 Tfue prevede che le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche, che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e ad incidere sulla concorrenza, sono in principio incompatibili con il diritto dell’Unione. Tuttavia la norma contempla alcune deroghe in base alle quali una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell’Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti.
L’articolo 108 Tfue attribuisce alla Commissione il ruolo di controllo e verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti presso gli Stati membri. Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie, aiuti soggetti a notifica preventiva, aiuti esenti dall’obbligo di notifica preventiva e aiuti de minimis.
Aiuti “de minimis”, cosa sono?
Sono quegli aiuti che lo Stato e le amministrazioni pubbliche possono erogare alle imprese nei limiti dei massimali fissati e autorizzati dalla Commissione europea. Si tratta di aiuti che, collocandosi sotto una certa soglia ovverosia 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’impresa destinataria, non devono essere comunicati alla Commissione, né in via preventiva né successivamente alla loro adozione.
Al momento della concessione di un aiuto de minimis, lo Stato è tenuto esclusivamente a ottenere informazioni dall’impresa destinataria circa gli aiuti de minimis ottenuti in precedenza. Infatti, l’aiuto può essere concesso solo dopo che lo Stato ha accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dall’impresa ad un livello che supera il tetto massimo durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti.
De minimis in Italia
Il tetto massimo dell’aiuto concesso a un’impresa nell’arco di un triennio dovrebbe essere elevato a 20mila euro, con un limite nazionale che per l’Italia è di 679,7 milioni di euro. A determinate condizioni e secondo le necessità, la Commissione consente un aumento sia dell’aiuto, che può essere portato fino a 25mila euro, sia del limite nazionale degli aiuti, che per l’Italia passa ad untotale di 815,6 milioni di euro. In questo caso però, gli Stati membri non possono concedere più del 50% dell’importo ad un unico settore produttivo.
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