Il Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185/2022, prevede il riconoscimento dei crediti d’imposta sulle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il terzo trimestre 2022.
L’art. 6, comma 4, D.L. n. 115/2022, prevede il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale anche nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, (c.d. imprese non gasivore.
Il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre 2022 per usi diversi dagli usi termoelettrici.
L’art. 6, comma 3, D.L. n. 115/2022, prevede il riconoscimento del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica anche nel terzo trimestre 2022, a favore delle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese non energivore).
Il beneficio è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.
Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi; gli stessi devono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero ed entro il 31 dicembre 2022, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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