L’art. 7 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022) riconosce per il terzo trimestre 2022 (luglio-agosto-settembre) l’applicazione del credito d’imposta del 20% riferito alle spese sostenute per l’acquisto dei carburanti necessari allo svolgimento dell’attività agricola e della pesca.
Non sono agevolabili gli acquisti di gasolio effettuati dalle imprese agricole che lo impiegano per usi diversi dall’autotrazione come, ad esempio, per il riscaldamento delle serre e irrigazione.
Le modalità operative e funzionali previste dalla disposizione originaria restano invariate:
- il credito d’imposta potrà essere fruito, tramite compensazione orizzontale nel Modello F24, entro il 31 dicembre 2022;
- il credito d’imposta potrà essere ceduto secondo le attuali norme procedurali e potrà essere cumulato con altre agevolazioni di pari oggetto, sempreché il beneficio complessivamente ottenuto (compresi i risparmi d’imposta) non superi l’importo globale dei costi sostenuti;
- tale credito d’imposta non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa e alla determinazione della base imponibile IRAP, nonché risulterà estraneo al calcolo della deducibilità degli interessi passivi a norma degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Per l’utilizzo del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 occorrerà pertanto attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sarà definito il nuovo codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta relativo agli acquisti di carburante effettuati dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.
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