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Decreto coronavirus e lavoro agricolo: prestazioni gratuite fino al sesto grado di parentela

Lavoro agricolo, prestazioni gratuite fino al sesto grado di parentela

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 estende il grado di parentela per l’effettuazione di lavori agricoli a titolo gratuito. Al termine dell’emergenza coronavirus si tornerà a quanto previsto dall’art. 74 del dlgs n. 276 del 10 settembre 2003 (limite del quarto grado) Per far fronte all’emergenza scaturita dal Coronavirus il governo ha ritenuto opportuno emanare attraverso il dl 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nell’edizione straordinaria della gazzetta ufficiale serie generale n. 70, disposizioni che in questo momento possano essere di aiuto soprattutto agli imprenditori tra cui quelli del comparto agricolo. Tra i diversi provvedimenti di interesse del settore agricolo risulta sicuramente interessante l’ultimo in ordine di articolo pubblicato (art.105) che prevede la possibilità di avvalersi di prestazioni gratuite di parenti fino al sesto grado per tutto il periodo dell’emergenza. Al termine dello stato emergenziale si ritornerà a poter usufruire di tale beneficio nei termini previsti dall’articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, ovvero delle prestazioni gratuite di parenti fino al quarto grado.

Aiuto occasionale e transitorio

Questa tipologia di prestazione deve essere svolta in modo occasionale oppure in modo ricorrente soltanto per un breve periodo di tempo a titolo di aiuto, mutuo aiuto obbligazione morale. Chiarimenti sullo svolgimento di tale tipologia di prestazione è possibile trovarli nella circolare n. 37 del 10 giugno 2013 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui si è chiarito che la prestazione gratuita tra parenti può essere svolta in modo particolare da chi è già pensionato oppure da chi svolge una prestazione lavorativa a tempo pieno presso un altro datore di lavoro. Inoltre essendo la prestazione gratuita tra parenti individuata come una prestazione meramente occasionale di tipo gratuito non deve essere né inquadrata come rapporto di lavoro né deve essere prevista alcuna iscrizione nella gestione assicurativa di competenza. Questo significa che non è posto in capo alla persona che beneficia della prestazione da parte dei propri parenti di alcuna comunicazione prevista in caso di assunzione, ed inoltre proprio perché gratuita la prestazione non occorre retribuirla. A colui che la effettua la prestazione spettano le eventuali spese di mantenimento ed esecuzione dei lavori sostenute.

La norma va applicata correttamente

Il dubbio maggiore che aveva reso scettici gli imprenditori agricoli a sfruttare tale opportunità era legata al fatto di dimostrare di stare applicando correttamente tale norma, per non incorrere nel rischio di vedersi tramutare le prestazioni gratuite in prestazioni di lavoro subordinato. Fortunatamente sull’argomento è intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attraverso la propria circolare n. 37 del 10 giugno 2013 ha chiarito che, essendo la prestazione gratuita svolta meramente occasionale, ha posto in capo agli ispettori l’obbligo di dimostrare che trattasi di prestazione lavorativa in senso stretto dimostrandolo con “puntuale ed idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile”. Questo significa che è vero che non spetta a chi beneficia della prestazione dimostrare la regolarità della posizione di chi sta lavorando, ma è anche vero che se la norma non viene correttamente applicata il beneficiario della prestazione rischia di vedersi comminare sanzioni per lavoro nero non avendo inviato alcuna comunicane di assunzione.

Circolare 06-04-2020

2 commenti

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  • PER COLORO CHE HANNO UN PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO CON VILLINO , POSSONO SPOSTARSI SENZA INCORRERE IN AMMENDA. GRAZIE

    • Perchè ci deve essere il villino? Io, insegnante in pensione, ho un piccolo appezzamento di terreno con una stanza mal messa all’interno di una masseria di famiglia nello stesso comune di residenza. Posso andarci senza incorrere in sanzioni? Grazie. Prof. Latorre

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