Con riferimento alle novità introdotte con il D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale”) molti dubbi si concentrano sul previsto stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010.
L’articolo 4 D.L. 119/2018 prevede l’automatico annullamento dei debiti “di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”.
Da ultimo si rende necessario ricordare che la disposizione in esame è applicabile a tutti i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010, eccezion fatta per i seguenti:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 Regolamento UE 2015/1589,
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti,
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna,
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