E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Fiscale approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2018. Una delle novità del decreto è rappresentata dalla Rottamazione-ter che prevede la possibilità di ridefinire il proprio debito con il fisco, relativo al periodo tra il 2000 e il 2017, a condizioni agevolate, tra cui:
- l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora;
- la possibilità di rateizzare il pagamento in massimo 10 rate consecutive di pari importo in 5 anni;
- il tasso di interesse ridotto al 2% l’anno rispetto al 4,5% delle precedenti versioni;
Non è consentito il lieve inadempimento pertanto in caso di pagamento non integrale o non tempestivo, la procedura si considera non perfezionata. Rispetto alla precedente versione, ossia quella contenuta nella Legge 172/2017 (c.d. rottamazione-bis), la nuova definizione delle cartelle di pagamento non prevede come causa di esclusione la presenza di una precedente domanda di definizione agevolata, presentata dal medesimo contribuente.
Pertanto, alla luce di tale disposizione, l’eventuale presentazione della “prima” domanda di rottamazione, ex Legge 193/2016, e il mancato perfezionamento della medesima, nonché la mancata presentazione o il respingimento della domanda ex Legge 172/2017 (c.d. rottamazione-bis) per presenza di previgente rottamazione, non preclude la possibilità di presentare la domanda di nuova definizione, ex D.L. 119/2018, ossia la c.d. rottamazione-ter;
In particolare, chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione-bis”) ma non è riuscito a saldare le prime rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.
In data 6 novembre 2018 è stato pubblicato da Agenzia delle Entrate-Riscossione il modello DA-2018 per aderire alla rottamazione-ter. La domanda di adesione alla rottamazione “ter” deve essere presentata all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.
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