Si rende noto che l’INPS – con messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 (che si allega) – ha fornito istruzioni operative relativamente al trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato, in caso di emergenza climatica.
La legge n. 101/2024 al c.1 dell’art. 2-bis (c.d. “decreto Agricoltura”), ha replicato la misura straordinaria, già adottata dal decreto-legge n. 98/2023 , con lo scopo di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche (comprese le straordinarie ondate di calore) favorendo e ampliando l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (14 luglio 2024) e fino al 31 dicembre 2024.
Con il messaggio INPS vengono indicate le modalità di presentazione della domanda CISOA.
L’INPS precisa che le giornate di integrazione salariale per riduzione parziale dell’orario di lavoro a causa dell’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA e sono considerate lavorate ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro, limite minimo occupazionale, richiesto per poter usufruire della CISOA.
Si evidenzia, infine, che il messaggio INPS n. 2735/2024 in commento (nonché il mess. n. 2736 del 26 luglio 2024 che si allega) chiarisce che qualora la sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo riguardi l’intera giornata di lavoro, sarà possibile usufruire della CISOA per “avversità atmosferica”, secondo le ordinarie regole e modalità.
Si allegano circolari per maggiori dettagli
15263_Messaggio-numero-2735-del-26-07-2024
15266_Messaggio-numero-2736-del-26-07-2024
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