Con messaggio PEI n. 23 del 23 febbraio 2024 (non pubblicato sul sito web dell’Istituto in quanto messaggio riservato al personale inps) l’INPS fornisce alle proprie sedi territoriali indicazioni operative per la gestione dei provvedimenti di annullamento degli esoneri contributivi COVID notificati ai datori di lavoro e ai lavoratori agricoli autonomi nello scorso mese di dicembre 2023 (cfr. ns. circolare n. 16975 del 18 dicembre 2023).
Si riassume qui di seguito quanto in esso previsto.
Per quanto riguarda l’assenza di regolarità contributiva (DURC negativo) – causa della gran parte dei provvedimenti di disconoscimento dell’esonero notificati dall’INPS – l’Istituto provvederà ad annullare centralmente gli atti trasmessi a dicembre 2023. Tali provvedimenti, che annullano quelli di disconoscimento dell’esonero, saranno visibili nella sezione della Comunicazione bidirezionale disponibile nel “Fascicolo del contribuente” (“Cassetto previdenziale” per le imprese ed i lavoratori autonomi).
L’INPS ha quindi provveduto a riprocessare tutte le posizioni che non erano risultate in regola con la contribuzione (DURC negativo) al fine di verificare se era possibile rinvenire un DURC positivo a partire dalla data di presentazione della domanda.
A seguito di tale ulteriore verifica, se il soggetto è risultato in regola, lo stato della verifica DURC verrà aggiornato (“Positivo”) sull’apposito applicativo di gestione delle sedi INPS (cruscotto esoneri agricoltura). Il contribuente avrà dunque pienamente diritto all’esonero.
Qualora invece, dai nuovi controlli effettuati (retroattivamente, a far data dalla domanda di presentazione dell’esonero), il soggetto dovesse risultare ancora non in regola col DURC, verrà richiesta una nuova regolarizzazione delle partite debitorie e sul cruscotto esoneri agricoltura della sede INPS lo stato della verifica DURC sarà modificato in “richiesto”. Solo con la regolarizzazione sarà possibile accedere al beneficio per questi contribuenti che riceveranno una nuova comunicazione di preavviso di DURC negativo (invito a regolarizzare trasmesso via PEC all’intermediario o all’azienda stessa).
È dunque indispensabile, oltre a controllare che nel cassetto previdenziale sia presente la nuova comunicazione che annulla il precedente provvedimento di dicembre 2023, verificare attentamente che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi agricoli interessati ricevano via PEC un nuovo inviato a regolarizzare il DURC.
Per quanto riguarda invece i provvedimenti di annullamento conseguenti alla difformità dei codici ATECO o al superamento dei limiti individuali del “Quadro temporaneo” (che rappresentano un numero relativamente contenuto di casi), il messaggio INPS chiarisce che rimangono validi. Resta naturalmente ferma, in presenza di elementi idonei, la possibilità di presentare istanza in autotutela alle sedi INPS competenti, ovvero di presentare ricorso amministrativo alla Commissione Centrale CAU, chiedendo la revisione del provvedimento di annullamento. Si rinvia in proposito alla nostra circolare n. 17015 del 5 febbraio u.s., con la quale abbiamo trasmesso delle bozze di istanza.
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