Si rendere noto che l’INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 con la quale fornisce indicazioni per l’attuazione dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio – 30 giugno 2020, dai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi dell’art. 222, c. 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.
Ambito di applicazione
L’esonero straordinario spetta alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco
previsti da un apposito allegato al decreto di attuazione (D.M. 15 settembre 2020), nonché a quelle che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58- quater del decreto-legge n.104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come attuato dal D.M. 10 dicembre 2020.
La precisazione più importante contenuta nella circolare INPS riguarda le imprese agricole che esercitano più attività. Su azione di Confagricoltura, l’Istituto ha espressamente riconosciuto che “alle imprese agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa”. Pertanto, sulla base di tale precisazione, per aver diritto al beneficio è sufficiente che l’azienda
interessata eserciti una delle attività indicate dai codici ATECO di cui al D.M. 15 settembre 2020 e al D.M. 10 dicembre 2020, non necessariamente in via principale. L’INPS ha dunque recepito i rilievi di Confagricoltura in merito al fatto che le imprese agricole sono sempre più caratterizzate dalla multifunzionalità e che tale circostanza, nel concreto, non consente spesso di individuare l’attività principale tra quelle contestualmente esercitate. Tale soluzione – a cui l’INPS ha aderito – consente di risolvere anche il problema dell’agriturismo che, in quanto attività connessa, ha necessariamente un codice secondario.
Da sottolineare che qualora l’azienda svolga una delle attività identificate dai codici ATECO di cui ai citati decreti interministeriali, anche in via secondaria, avrà comunque diritto all’esonero sulla “posizione contributiva complessiva”, e non solo con riguardo ai lavoratori addetti a tale attività. Si ricorda che nell’ambito di applicazione dell’esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura. Si evidenzia inoltre che la circolare precisa che gli eventuali controlli in merito alla conformità del codice ATECO dichiarato nell’istanza saranno effettuati non sono facendo riferimento alla Denuncia Aziendale (D.A.) ma anche sulla base dei codici ATECO rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.
Budget totale
L’esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell’importo complessivo di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020, cui si aggiungono i 51,8 milioni di euro successivamente stanziati dall’art. 58-quater della legge n.126/2020. In caso di superamento del budget complessivo (426,1 + 51,8 milioni di euro), lo sgravio sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione. Sarà l’INPS a rideterminare l’agevolazione, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.
Misura dell’agevolazione
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
La circolare INPS, conseguentemente, chiarisce e riepiloga le contribuzioni che non rientrano nell’esonero e che quindi devono essere, se dovute, regolarmente corrisposte:
– ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del
lavoratore;
– premi e contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile
destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la
formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000 (previsto dall’art. 25, c.
4, della legge n. 845/1978);
– contributo (ove dovuto), al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (art. 1, c.
755, della legge n. 296/2006);
– contributo (ove dovuto), ai Fondi settoriali di solidarietà bilaterali per i trattamenti
salariali in caso di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa (artt. 26, 27, 28 e 29 del
D.lgs n. 148/2015), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia
autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, per le quali l’Istituto rinvia alla circolare n. 40/2018. Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:
• la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli
altri obblighi di legge;
• il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Modalità di presentazione della domanda
Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare INPS in commento (12 maggio 2021), utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
Per approfondimenti ecco le circolari dell’INPS:
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