Confagricoltura Bari-Bat

Fattura immediata e fattura differita: nuove regole dal 1° luglio 2019, ecco cosa cambia

A decorrere dal 1° luglio 2019 sono entrate in vigore le modifiche previste,  ai termini di invio delle fatture immediate, con obbligo di indicazione della data di effettuazione dell’operazione nella fattura. Non è cambiata, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva in due differenti modi, distinguendo tra emissione della fattura immediata ed emissione di una fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

Il D.L. 119/2018 prima ed il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) dopo, hanno stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura immediata viene emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 6 citato, per le operazioni nazionali, corrisponde:

alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,

al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.

In base alle nuove regole la fattura relativa alla cessione di un bene consegnato ad esempio il 3 luglio, in caso di fatturazione immediata, potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 13 luglio, riportando la data di effettuazione dell’operazione (3 luglio) nella fattura.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Alla luce dei nuovi termini, vogliamo richiamare l’attenzione sul fatto che l’elaborazione delle fatture da parte del nostro servizio richiede necessari tempi tecnici, dei quali i clienti dovranno tener conto per non rischiare di incorrere in sanzioni nell’ipotesi di tardiva fatturazione.

In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da 250 a 2.000 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90 al 180% dell’Iva.

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Seguici

Aiutaci a far crescere le nostre pagine social. Mettici un like e noi ricambieremo!