La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il «convivente di fatto» e, come impresa familiare, quella cui collabora anche il «convivente di fatto». Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-ter del codice civile, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (legge Cirinnà), per il mancato riconoscimento al convivente di fatto della sua prestazione lavorativa in famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell’impresa familiare.
Allegati: Circolare n. 17145_Inclusione del convivente nell’impresa familiare
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