Con la presente circolare n. 17283 si informa che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6172/2025, ha definitivamente chiarito che il divieto previsto dall’art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. 99/2004, secondo cui un amministratore può apportare la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) a una sola società, si applica esclusivamente alle società di capitali e non alle società di persone.
Allegati: Circolare n. 17283 – Qualifica Iap – Società
Sentenza 6172-2025
Commenta