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Le assunzioni per causa di forza maggiore in agricoltura, nuova sentenza

L’avvocato De Benedittis Michelangelo, referente sindacale di Confagricoltura Bari e componente del tavolo di rinnovo del CCNL operai agricoli, segnala un interessante sentenza sul tema delle assunzioni in agricoltura, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro, di cui si riporta un articolo inviatoci dal procuratore dell’impresa agricola, avvocato Salvatore Romanelli del Foro di Trani e componente dello Studio Legale Associato De Benedittis-Martinelli di Corato.

LE ASSUNZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE IN AGRICOLTURA

Con sentenza n. 1839 del 18.10.2021 la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere Relatore Dott.ssa Manuela Saracino, nell’accogliere il gravame proposto dal sottoscritto Avvocato, in riforma dell’impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, ha annullato l’ordinanza di ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia (provvedimento che irrogava ad un’impresa agricola il pagamento della c.d. maxisanzione del lavoro sommerso per non aver comunicato il giorno antecedente due assunzioni), statuendo che nel caso di specie, in deroga alle disposizioni ordinarie, erano ravvisabili i presupporti per poter effettuare le comunicazioni di assunzione anche il giorno stesso dell’inizio della prestazione lavorativa.

La novità è che il Collegio, aderendo in toto alle tesi giuridiche sostenute dal sottoscritto procuratore, dichiara, a differenza di quanto sancito nella sentenza di primo grado, che nella fattispecie in esame non si configura l’ipotesi delle c.d. assunzioni per motivi di urgenza (per cui la comunicazione dell’assunzione, anche con modalità semplificata, deve essere fatta il giorno antecedente), ma quella delle c.d. assunzioni per causa di forza maggiore che, in virtù delle note esplicative n. 440 del 04.01.2007 e n. 4746 del 14.02.2007 del Ministero del Lavoro, consente al datore di lavoro di comunicare l’assunzione entro il termine massimo di 5 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Nella vicenda l’impresa agricola, a seguito dell’indisponibilità comunicata da n. 4 lavoratori nella medesima giornata (chi per motivi di salute e chi per motivi personali), era stata costretta ad assumere urgentemente n. 2 unità in sostituzione, senza procedere alle comunicazioni di rito. Tali assunzioni, come è emerso in sede di istruttoria della causa, ammessa solo nel giudizio di secondo grado, non potevano essere procrastinate poiché c’era la necessità di coprire urgentemente il vigneto (all’impresa erano stati commissionati lavori di fornitura e posa in opera dei teli a copertura di un vigneto sito in Agro di San Ferdinando di Puglia) ed evitare il deperimento del prodotto. Per tali ragioni è stata accertata l’impossibilità da parte dell’azienda agricola di poter effettuare la comunicazione preventiva di assunzione.

Finalmente, viene codificato un principio che può essere così riassunto: “In agricoltura, per le peculiarità del settore (dovute alle mutevoli condizioni atmosferiche), l’assenza improvvisa di personale crea, comunque, un disagio produttivo che può essere ovviato con l’assunzione di altro personale (assunzione, che se provata l’improcrastinabilità, deve essere considerata effettuata per causa di forza maggiore)”. Pertanto, in tali casi l’impresa agricola può procedere alle comunicazioni di rito anche il giorno stesso dell’inizio della prestazione lavorativa (ed entro il termine massimo di 5 giorni), con la conseguenza che nell’eventualità di un accesso ispettivo, avvenuto nella medesima giornata, i lavoratori per cui non si è proceduto alla comunicazione preventiva di assunzione non potranno essere considerati lavoratori “a nero”.

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