Confagricoltura Bari-Bat

Le novità fiscali del 2020: le indebite compensazioni e le sanzioni previste

Siamo alla quinta “puntata” della rubrica di Confagricoltura Bari-Bat sulle novità fiscali introdotte nel 2020. Per rileggere le precedenti pubblicazioni cliccare sui link accanto: 1, 2, 3, 4

Contrasto alle indebite compensazioni

L’articolo 3 comma 1 del Dl 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova “stretta” sulle compensazioni. L’ennesimo intervento di contrasto all’utilizzo indebito dei crediti fiscali, avrà l’effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese che dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d’imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l’Iva, attendere l’invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l’inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l’invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al Dl 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

L’Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l’effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.

Resta invariato inoltre: › il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l’obbligo vistare la dichiarazione; › la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d’imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro

Esempio:

soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in relazione al credito IRES relativo al periodo d’imposta 2019, pari a 13.000,00 euro che potrà essere utilizzato: › per un importo fino a 5.000,00 euro in compensazione nel modello F24 a partire dall’1 gennaio 2020, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) non è ancora stata presentata; › il rimanente importo di 8.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) dalla quale emerge, munita del visto di conformità.

TABELLA IVA: QUANDO SCATTA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

 

 

Cessazione partita Iva

 

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quater).

 

 

Cancellazione dal VIES

 

 

I soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi (IVIES) che effettuano operazioni intracomunitarie (articolo 17 del Regolamento (UE) n.904/2010) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quinquies).

 

 

Scarto F24

 

 

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2quater e 2quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2sexies).

 

Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24

Ai sensi di quanto statuito dall’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell’originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell’esercizio, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell’articolo 37 del Dl 223/2006.

La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale). La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.

La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e solo al contribuente e mai all’intermediario abilitato a differenza di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a seconda di quando risale l’incarico) anche all’intermediario viene irrogata una specifica sanzione (articolo 7 bis del Dlgs 241/1997).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

 

 

Scarto della delega

di pagamento

 

 

 

 

§  L’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario) entro il termine di trenta giorni dall’invio.

§  Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente.

§  Il contribuente, entro i trenta gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto, può fornire qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate.

§  L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni.

§  L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

 

 

Sanzione applicabile

(art. 15, co. 2ter

Dlgs 471/1997)

 

 

La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita (nuovo comma 2ter dell’articolo 15del Dlgs 471/1997) senza

possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/1997).

 

L’entità è pari a:

 

Ø  5 per cento dell’importo fino a 5.000 euro;

Ø  250 euro per importi superiori a 5.000.

 

In tale contesto il contribuente rischia anche alla sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il modello F24 è stato rifiutato e dunque il versamento dei tributi a debito in pratica non è mai avvenuto.

 

 

 

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