Seconda “puntata” della rubrica di Confagricoltura Bari-Bat relativa alle novità fiscali del 2020.
Le novità per i florovivaisti
Una delle novità della Legge di Bilancio riguarda l’introduzione di uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 c.c. Dal 2020, tali operazioni, nei limiti del 10% del volume d’affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5% all’ammontare dell’imponibile IVA delle relative cessioni.
Infatti, l’articolo 1, comma 225 della L. 160/2019, introduce il nuovo comma 3-bis all’articolo 56-bis del TUIR che regola le “altre attività agricole svolte dall’imprenditore agricolo”.
In sostanza, potranno beneficiare di questo nuovo regime naturale di tassazione i seguenti soggetti:
le persone fisiche;
le società semplici;
gli enti non commerciali.
Restano pertanto escluse dalla nuova disposizione le altre società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali per le quali, queste attività determinano un reddito, ai sensi dell’art. 56 del TUIR. Per i soggetti ammessi, tale regime diviene quello naturale per la tassazione di queste operazioni. Qualora il valore delle piante commercializzate superi il limite del 10% del volume d’affari si applicherà, sulla parte eccedente, il regime di tassazione ordinario (art. 56 del TUIR). Tale norma consente ai florovivaisti di operare con maggior serenità qualora vi fosse la necessità di sopperire ad una mancanza di prodotti florovivaistici in determinati periodi, incentivando la collaborazione tra i produttori del comparto. Infatti, se gli stessi prodotti fossero acquistati da soggetti diversi, non imprenditori agricoli, si applicherebbe il regime ordinario di determinazione del reddito (costi/ricavi). Il tenore letterale della disposizione impone quindi la necessità di verificare che il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 c.c.) e non anche che le piante vive e prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso.
Dal punto di vista pratico, le cessioni dei prodotti relativi a tali operazioni andranno annotate separatamente in appositi sezionali, al fine di poterle distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per le stesse ragioni, anche l’acquisto dei prodotti da altri florovivaisti, destinato all’attività di rivendita senza alcun intervento di manipolazione, andrà opportunamente evidenziato contabilmente.
Nell’attesa di opportuni chiarimenti da parte dall’Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che il volume d’affari, a cui la disposizione fa riferimento per l’applicazione di questo nuovo regime di tassazione, sia quello dell’anno precedente.
Oleoturismo
Il provvedimento estende le possibilità offerte dalla disciplina dell’enoturismo introdotta dalla Legge. 205/2017 anche ai produttori olivicoli.
Con il termine oleoturismo si intendono “tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.
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