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TRANSIZIONE 5.0, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

TRANSIZIONE 5.0, le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Al fine di incentivare gli investimenti delle imprese, la “Legge di Bilancio 2025” ha apportato significative modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0.

È previsto, in particolare, che:

  • il credito d’imposta possa essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle società di servizi energetici (ESCO) certificate.
  • venga incrementata la misura dell’agevolazione, con la ridefinizione degli scaglioni di investimento,
  • e introdotta la possibilità di cumulo con il bonus ZES Unica Mezzogiorno e con altri incentivi finanziati da fondi europei.

Le nuove e più favorevoli disposizioni si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, a tal fine è tuttavia richiesta la presentazione di un’apposita comunicazione.

TRANSIZIONE 5.0 – Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025
% RIDUZIONE

CONSUMI ENERGETICI

INVESTIMENTI

FINO A 10 MILIONI

INVESTIMENTI

OLTRE 10 FINO A 50 MILIONI

Struttura produttiva 3%-6%

Processo produttivo 5%-10%

35% 5%
Struttura produttiva 6%-10%

Processo produttivo 10%-15%

40% 10%
Struttura produttiva oltre 10%

Processo produttivo oltre15%

45% 15%

Per quanto riguarda l’autoproduzione di energia da fonte solare, finalizzata all’autoconsumo, la “Legge di Bilancio 2025”, ha incrementato le maggiorazioni accordate ai pannelli fotovoltaici ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, così come di seguito specificato:

PANNELLI FOTOVOLTAICI

 

MAGGIORAZIONE

ANNO 2024

MAGGIORAZIONE

 ANNO 2025

Moduli fotovoltaici prodotti nella UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all’art. 12, comma 1, lett. a), D.L. n. 181/2023 —– 130%
Moduli fotovoltaici con celle, prodotti nella UE, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), D.L. n. 181/2023 120% 140%
 Moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nella UE, con un’efficienza di cella almeno pari al 24% di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), D.L. n. 181/2023 140% 150%

 

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