L’INPS sta apportando innovazioni al modello di tariffazione della contribuzione agricola unificata per i datori di lavoro e per i lavoratori autonomi agricoli, a seguito delle modifiche apportate al regime sanzionatorio INPS dall’art. 30 del D.L. n. 19/2024 .
Si ricorda che il citato art. 30 del D.L. n. 19/2024 ha introdotto novità in materia di contributi e premi omessi o evasi in caso di pagamento spontaneo, nonché nelle ipotesi di pagamento tempestivo sulla base di verifica ispettiva.
Relativamente al modello di tariffazione elaborato dall’INPS incidono, in particolare, le seguenti novità che mitigano il regime sanzionatorio in caso di:
• ritardato pagamento spontaneo (lettera a) dell’art. 116, c.8 della L. n. 388/2000) entro 120 giorni, e prima di contestazioni/richieste da parte degli enti impositori, di contributi o premi dovuti (rilevabili da denunce/registrazioni obbligatorie) e non pagati nei termini di legge. In tali ipotesi non troverà applicazione la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento, restando dovuta solo la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
• evasione contributiva (lettera b) dell’art. 116, c.8 della L. n. 388/2000) in caso di pagamento spontaneo prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi (cd. “ravvedimento operoso”). La misura della sanzione, in tali situazioni, viene mitigata rispetto al passato e viene differenziata in relazione alla tempestività del relativo versamento: se il versamento in unica soluzione viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se invece il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, il tasso è maggiorato di 7,5 punti. Lo stesso regime si applica anche in caso di pagamento in forma rateale (24 mesi), purché venga versata la prima rata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate verrà applicata la sanzione ordinaria pari al 30% dell’importo.
Tali novità dovranno trovare spazio all’interno del modello di pagamento F24 elaborato dall’Istituto, che sarà dunque completamente rivisitato rispetto al passato nelle ipotesi in cui l’azienda, oltre alla contribuzione corrente, risulti debitrice di contribuzione pregressa.
Le novità normative in oggetto sono entrate in vigore lo scorso 1° settembre 2024, e verranno pertanto applicate a partire dalla contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli per la manodopera occupata nel terzo trimestre 2024, in scadenza il prossimo 17 marzo 2025 (cfr. schema di F24 allegato); mentre per i lavoratori autonomi agricoli (CD-CM e IAP) lo schema di tariffazione sarà modificato con riferimento alla contribuzione per l’anno 2025 (non è ancora disponibile la bozza di F24).
Si segnala che le novità in oggetto richiedono la reingegnerizzazione dell’attuale sistema di tariffazione che, stando a quanto preannunciatoci dall’Istituto determinerà, almeno in prima battuta, problemi nell’elaborazione dei file massivi per la tariffazione. Su questa specifica questione stiamo sollecitando l’INPS, al fine di addivenire ad una nuova soluzione funzionale all’organizzazione del lavoro da parte degli intermediari abilitati, sulla quale ci riserviamo di tenervi aggiornati.
Allegati: INPS_Circolare-numero-90-del-04-10-2024 (1)
Avviso tariffazione DLA – DL19 – bozza
INPS. Messaggio Hermes n. 53 del 8-01-2025. Nuovo regime sanzionatorio(1)
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