Con riferimento alla vendita, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, se la vendita avviene da parte di una società semplice, di un imprenditore individuale o di un ente non commerciale, il corrispettivo incassato viene assorbito nell’ambito della tassazione catastale (DPR n. 617/86). Se invece a vendere i titoli sono le imprese agricole che producono redditi d’impresa (ad es.: snc, srl, etc.), il corrispettivo incassato genera una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito secondo le regole dettate dall’art. 85 del TUIR. Anche per quanto riguarda la cessione in uso dei titoli Pac insieme alle superfici agricole cedute in affitto, a parere dell’Agenzia, il corrispettivo percepito dal locatore rileva ai fini fiscali solo per gli agricoltori assoggettati alla disciplina dei redditi d’impresa; il predetto corrispettivo concorre infatti, anche in questo caso, alla formazione del reddito d’impresa, secondo le ordinarie regole fissate dall’art. 56 del TUIR.
Per gli agricoltori, i cui proventi sono assoggettati al regime dei redditi agrari (imprenditori individuali, società semplici, enti non commerciali), il corrispettivo percepito deve invece intendersi ricompreso nella “parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’attività agricola ”, con la conseguenza che lo stesso rientra nel reddito dominicale tassabile in capo al locatore.
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