Il ministero ha confermato che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti: massimo 28 kg/ha in 7 anni; e massimo 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Qualora le Regioni abbiano adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/ anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha.
Tuttavia lo stesso operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco temporale di 7 anni. Si ritiene tuttora legalmente ammissibile l’utilizzo di 6 kg/ha di rame nel singolo anno. In caso di deroga risulta possibile anche il superamento dei 6 kg/ha, seppur tale circostanza sia da disincentivare, in quanto rischia di mettere in difficoltà il produttore negli anni successivi dovendo rispettare il vincolo ineludibile di 28 kg/ha complessivi nel settennio.
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