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Whistleblowing ecco come funziona, al via gli adempimenti per le aziende private che hanno di media nell’ultimo anno più di 249 dipendenti

Si rende noto che il d.lgs. n. 24/2023 – che si trasmette in allegato – ha allargato l’ambito di applicazione della normativa in materia di “whistleblowing” e cioè di tutela dei soggetti che, avendo rilevato all’interno di enti pubblici o aziende private, illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, li “denunciano” attraverso apposite procedure.
Tale norma è attuativa di una specifica Direttiva dell’Unione Europea (UE_2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione) avente appunto ad oggetto la tutela della figura del “whistleblower” o “informatore” di illeciti che presta la propria attività lavorativa in un’azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo rilevato nel contesto lavorativo.

Il “Whistleblowing” era già disciplinato in Italia dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” il cui ambito di applicazione era ristretto ad alcune categorie di soggetti.
Il decreto legislativo n. 24/2023 si applica ai datori di lavoro privati che impiegano in media almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
I canali di segnalazione possono essere affidati ad un ufficio interno all’azienda o ad un soggetto terzo appositamente formato. Solo in alcune limitate ipotesi (più gravi) la segnalazione del dipendente può avvenire anche attraverso il canale di segnalazione esterno istituto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).
L’attivazione dei canali di segnalazione deve avvenire previa consultazione delle rappresentanze (aziendali) o delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

Nel rinviare alla normativa allegata, si evidenzia che essa stabilisce i seguenti termini di entrata in vigore:
15 luglio 2023, per le aziende private con più di 250 dipendenti in media nell’ultimo anno;
17 dicembre 2023, per le aziende private che hanno impiegato nell’ultimo anno in media un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 dipendenti.

In allegato decreto legislativo n.24/2023
d.lgs. 24-2023

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